
La misura dell’APE sociale, nata per consentire il pensionamento anticipato per lavoratori in situazioni di disagio e fino al conseguimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia, è stata recentemente prorogata con decreto-legge del 28 gennaio 2019, n. 4. La circolare INPS del 1 febbraio 2019, n. 15, fornisce istruzioni per l’applicazione della proroga e chiarimenti sulla decorrenza delle indennità per i soggetti che, in possesso della relativa certificazione, non hanno presentato domanda del beneficio entro il 31 dicembre 2018. “Il modello di domanda per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio – spiega l’Istituto – sono gli stessi già in uso nel 2018 e sono reperibili sul sito. Le domande di verifica delle condizioni andranno presentate entro il 31 marzo 2019 e, successivamente, entro il 15 luglio 2019 e il 30 novembre 2019. L’esito delle stesse sarà fornito rispettivamente entro il 30 giugno 2019, il 15 ottobre 2019 e il 31 dicembre 2019. Tra i diversi scaglioni di richiesta l’Istituto effettuerà il monitoraggio della disponibilità delle risorse finanziarie. Le domande di verifica saranno valutate in base ai criteri di priorità già illustrati nella circolare INPS 16 giugno 2017, n. 100.
L’APE Sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero”.
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