Il Ministero del Lavoro con la circolare 43 del 2010 ha ribadito la necessarietà di focalizzare la discussione sui servizi e/o sulle prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale. È inconfutabile che la mancata adesione, e in particolare il mancato versamento dei contributi agli enti bilaterali, si traduce in minori prestazioni e, dunque, in uno svantaggio economico per il lavoratore non iscritto.

Proprio sulla base di quest’ultima riflessione, il Ministero del Lavoro (circolare n. 43 del 15 dicembre 2010) ha spostato il punto di osservazione del problema, focalizzandolo sul diritto del lavoratore, non già a ritrovarsi iscritto all’Ente Bilaterale, ma a poter fruire, al pari degli altri lavoratori di settore, delle prestazioni fornite dal sistema della bilateralità, nazionale e/o territoriale.

In sostanza, il Ministero ha ricondotto le prestazioni ottenibili attraverso le tutele garantite dagli enti bilaterali nell’ambito della parte economico/normativa del contratto collettivo di lavoro, avente una efficacia erga omnes, distinguendole dalla questione che riguarda la semplice iscrizione/contribuzione allo specifico ente, che rientra nella parte “obbligatoria” del contratto, la quale pone degli obblighi esclusivamente ai soggetti aderenti alle associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori firmatarie del contratto collettivo di riferimento.

 

Qui in allegato la circolare completa:

Enti bilaterali

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