
Il secondo capo del decreto lavoro, nomenclato “interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi” all’art. 14 ha previsto alcune modifiche al d.lgs. 81/08 che per buona parte riguardano i medici competenti ed ai successivi art. una serie di modifiche tecniche a partire dalle relazioni fra i vari organi di vigilanza fino all’attivazione della copertura assicurativa INAIL per tutto il mondo scolastico: inclusi studenti e PCTO.
La prima modifica in ordine cronologico, ovvero quella relativa alla lettera a) del primo comma dell’art. 18 permette la risoluzione contestuale di due opposte criticità che si generavano dalla lettura complessiva del d.lgs. 81/08 relativamente alla nomina stessa del medico da parte del datore di lavoro: la prima è che il medico competente può essere nominato anche qualora non siano presenti rischi che ne prevedono esplicitamente l’operato a patto che questa esigenza sia conseguente alla valutazione dei rischi; la seconda è che ove non vi siano esplicite previsioni di nomina del medico nel d.lgs. 81/08 e non emerga la necessità a seguito di valutazione il medico competente non si nomina. Il medico, dunque, si nomina se sono presenti rischi che ne prevedono l’operato e/o se a seguito di valutazione si ritiene necessario valutarlo.
L’ipotesi, sostenuta da alcuni di nomina “tout-court” per ottenere la sua collaborazione nella valutazione stessa appare ormai decaduta lasciando palese l’interpretazione che vede iniziare la valutazione dei rischi dal datore di lavoro con il solo RSPP e che il supporto del medico entri in gioco solo all’emergere dell’esigenza (che sia a seguito dell’individuazione di specifici rischi o a seguito della stessa valutazione). La previsione della nomina del medico “a seguito della valutazione dei rischi” apre anche la strada alla possibilità di attivare la sorveglianza sanitaria in tutti i casi non espressamente previsti dal d.lgs. 81 ovvero in tutti i casi in cui la sorveglianza sia “prevista dalla valutazione dei rischi”. Altra modifica di rilievo si presenta con l’aggiunta della lettera e-bis) al primo comma dell’art. 25 che introduce l’obbligo per il medico competente di richiedere la cartella sanitaria “precedente” e di tenerne conto in sede di visita. Tale indicazione sembrerebbe un primo passo fondamentale verso l’istituzione di una cartella sanitaria e di rischio storica che accompagni il lavoratore per tutta la sua vita lavorativa e che permetta, ad ogni medico competente, di analizzare l’intera storia del lavoratore anche e soprattutto per la prevenzione e l’eventuale gestione di malattie professionali.
Purtroppo tale obbligo comporterà non pochi disagi operativi in quando il trasferimento delle cartelle sanitarie dovrà prevedere un comportamento attivo da parte del lavoratore e non un trasferimento automatico da medico a medico. Alla cessazione del rapporto di lavoro il datore di lavoro dovrà informare il medico competente che dovrà preparare una copia della cartella sanitaria e di rischio e consegnarla al lavoratore (logicamente per il tramite del datore di lavoro cedente). Il lavoratore dovrà dunque ritirare la copia della cartella dal vecchio datore di lavoro e consegnarla al nuovo medico competente in sede di visita preventiva (eventualmente in fase preassuntiva). Ultima modifica relativa al “medico competente” è l’introduzione della possibilità di “delega”, ovvero il medico competente potrà, in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, farsi sostituire da un collega purché in possesso dei requisiti e previa comunicazione per iscritto al datore di lavoro. Tale opzione eviterà le nomine temporanee da parte del datore di lavoro per tamponare le assenze del medico competente e le “deleghe” nascoste che obbligavano i medici competente a farsi sostituire “di nascosto” da colleghi quando impossibilitati a raggiungere la sede delle visite mediche.
Sebbene sia un passo avanti per la corretta gestione della sorveglianza sanitaria nelle aziende ritengo che sia opportuno intervenire ulteriormente in tale campo in quanto il numero di medici competenti in Italia resta troppo esiguo per poter garantire la corretta sorveglianza sanitaria a tutti i lavoratori.