Con il termine dello stato di emergenza sono subentrate molte novità anche nell’ambito del sistema lavoro e dello smart working. In particolare, a partire dal 1° aprile si farà ritorno all’accordo individuale come previsto dalla legge n. 81 del 2017 ma con una semplificazione delle procedure in caso di rientro in presenza.

Ciò che viene semplificata è essenzialmente la modalità di “comunicazione” dello smartworking: il decreto Sostegni ter ha previsto che il datore di lavoro comunichi in via telematica al Ministero del Lavoro soltanto i “nominativi dei lavoratori e la data di inizio e cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile”. In caso di mancata comunicazione al ministero comporterà verrà erogata una sanzione dai  100 ai 500 euro per ciascun lavoratore.
Un’altra importante novità è prevista dallo schema di Dlgs proposto dal Ministro Orlando, nel quale viene data priorità allo smart working per genitori con figli fino a 12 anni e caregiver.

“Nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2019/1158, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, approvato a fine marzo dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali – si legge in nota del Ministero del Lavoro- Andrea Orlando prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregivers ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. La lavoratrice o il lavoratore che richiede di fruire del lavoro agile non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro. Qualunque misura adottata in violazione del precedente periodo è da considerarsi ritorsiva o discriminatoria e pertanto nulla”.

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