
A fronte della inarrestabile diffusione dell’epidemia da COVID-19 nelle ultime settimane, con l’aumento dei contagi dovuto anche alle festività natalizie, sono state disposte nuove misure contenute nel decreto legge 229 del 30 dicembre 2021. Il Governo ha previsto un ampliamento di utilizzo del Green Pass rafforzato ad una serie di attività anche all’aperto ed ha stabilito nuove regole sulla quarantena preventiva.
A partire dal 31 dicembre 2021, “la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato a una serie di attività anche all’ aperto: “a) alberghi e altre strutture recettive di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; b) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 52 del 2021; c) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera g-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all’accesso e all’utilizzo dei seguenti servizi e attività: a) impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; b) servizi di ristorazione all’aperto; c) piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto; d) centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto”. Sarà inoltre necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
La circolare del Ministero della Salute:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=84773&parte=1%20&serie=null
Il decreto-legge in Gazzetta Uffiuciale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg