L’Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare 4-2018 evidenzia quando è possibile la certificazione dei contratti da parte degli enti bilaterali (datoriali e sindacali) di categoria

Nella circolare n. 4 del 13 febbraio 2018 l’INL, ha chiarito i limiti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, a norma del D.Lgs 276/2003, da parte degli Enti bilaterali. L’Ispettorato precisa che ai sensi dell’art. 2, lett. h), del citato decreto, possono definirsi Enti bilaterali ai fini dello svolgimento delle attività demandate dallo stesso decreto legislativo – ivi compresa “la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva” – solo quei soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.

In mancanza di tale requisito, cioè se l’Ente è costituito da Organizzazioni datoriali o sindacali che non hanno il requisito della maggiore rappresentatività – l’Organismo non può ritenersi un Ente bilaterale abilitato a svolgere le attività indicate dal citato art. 2, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003 e, men che meno, l’attività di certificazione.

Pertanto la circolare invita gli ispettori a considerare senza effetto eventuali certificazioni prodotte e a sanzionare gli organismi che costituiti da organizzazioni datoriali o sindacali che, si autodefiniscono enti bilaterale e pur non avendone titolo, reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, di appalto e subappalto.

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